L’articolo 9 della legge europea ha previsto la riduzione della sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al quadro RW di Unico: la precedente sanzione, che ammontava dal 10% al 50% del valore dell’utilità all’estero non dichiarata, viene sostituita con una sanzione dal 3% al 15%, raddoppiata nel caso in cui le attività siano detenute in un paese a fiscalità privilegiata (quindi dal 6% al 30%).

Tra le altre novità evidenziamo:
i) la soppressione della sezione I e III del quadro RW;
ii) viene inserito un nuovo adempimento, che consiste nella dichiarazione degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria di cui i contribuenti non siano possessori diretti ma siano titolari effettivi secondo la legislazione antiriciclaggio;
iii) nel caso di presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine, si applica una sanzione in misura fissa (pari a 258 euro).

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