L’art. 9, co. 15-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. Decreto Lavoro) ha introdotto la possibilità di costituire la s.r.l. ordinaria con un capitale inferiore a quello minimo legale di euro 10.000, purché pari almeno ad un euro, introducendo alcune condizioni nell’art. 2463 c.c., previste dal co. 4 e seguenti della disposizione:

1) i conferimenti devono essere effettuati in denaro, per intero, mediante versamento “alla persone cui è affidata l’amministrazione”;

2) l’accantonamento alla riserva legale (art. 2430 c.c.) degli utili netti, risultanti dal bilancio d’esercizio regolarmente approvato, è elevata dal 5% al 20% sino a quando la riserva stessa, unitamente al capitale, non abbia raggiunto l’ammontare di euro 10.000. Tale riserva legale può essere utilizzata esclusivamente per l’imputazione al capitale sociale e la copertura di eventuali perdite, dovendo, però, essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Di seguito le caratteristiche della nuova SRL ordinaria, con capitale sociale pari, superiore o inferiore a € 10.000:

  • Riferimento normativo: Artt. 2642 e ss. c.c.
  • Caratteristiche dei soci: Persone fisiche e non. E’ ammessa la forma della s.r.l. a socio unico od unipersonale.
  • Capitale sociale: Minimo legale di euro 10.000, con versamento immediato del 25% dei conferimenti in denaro, mentre quelli in natura devono essere integralmente eseguiti. È consentita la costituzione con un capitale inferiore, da versarsi per intero, ma ciò comporta un maggiore accantonamento (20%) a riserva legale degli utili netti di bilancio.
  • Atto costitutivo: L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463 c.c.), e può contenere clausole specifiche.
  • Amministratori: L’amministrazione è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci.
  • Costi di costituzione: Tutte le spese tipiche previste per la costituzione di una società.