Trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni rese dall’organizzatore (non residente) di un evento in Italia (ex art. 7-quinquies, Dpr 633/72).

Premessa
Ai fini di un corretto inquadramento occorre distinguere tra:
1) le prestazioni rese per consentire l’accesso alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni accessorie connesse con l’accesso;

2) le prestazioni di servizi relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni accessorie.

Le prestazioni che consentono l’ accesso consistono nel concedere il diritto di ingresso ad un evento in cambio di un biglietto o di un altro titolo similare. Non si può considerare invece come servizio relativo all’accesso ad una manifestazione l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote di iscrizione.
Mentre, le prestazioni di servizi inerenti le predette attività, riguardano quelle prestazioni dirette alla realizzazione delle manifestazioni (ad esempio, l’organizzazione dell’evento, la locazione di spazi/stand, ecc).

Trattamento IVA

1) Prestazioni di servizi relativi all’accesso al convegno
a) Se la prestazione resa è relativa all’accesso al convegno (es. biglietti di ingresso), si applica l’IVA del paese in cui si svolge l’evento. Non c’è alcuna distinzione se il biglietto d’ingresso è acquistato da clienti soggetti passivi IVA o da clienti soggetti privati. In questo caso, il soggetto non residente ha l’obbligo di identificarsi in Italia, tramite “identificazione diretta” o “rappresentante fiscale”, prima dell’effettuazione delle operazioni.

2) Prestazioni di servizi relativi al convegno, diverse dall’accesso
a) Se la prestazione di servizio è resa a favore di un cliente soggetto passivo IVA, sarà applicata l’IVA del paese di residenza del committente, in applicazione della regola generale di cui all’art. 7-ter, lett. a) del Dpr 633/72 (servizi generici). Pertanto, se le prestazioni sono rese:
– nei confronti di un soggetto passivo italiano, la tassazione è soggetta ad IVA in Italia;
– nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altri paesi della comunità europea, sono soggette ad Iva nel Paese del committente;
– nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori della comunità Europea, non sono soggette a Iva.
Si precisa che l’IVA è assolta sempre con il metodo del reverse charge dal committente.

b) Se, invece, la prestazione è rivolta a clienti soggetti privati si applica sempre l’IVA italiana (ovvero l’IVA del paese in cui è organizzato l’evento). Anche in questo caso, il soggetto non residente ha l’obbligo di identificarsi in Italia, tramite “identificazione diretta” o “rappresentante fiscale”, prima dell’effettuazione delle operazioni.

Relativamente al momento dell’effettuazione dell’operazione va considerato che i servizi generici (art. 7-ter) resi da soggetti non residenti si considerano effettuati alla data di ultimazione della prestazione (art. 6, comma 6, Dpr 633/72), in deroga alle regole ordinarie (all’atto del pagamento o emissione della fattura anticipata). Se invece vengono pagati degli acconti, la prestazione si considera effettuata fino a concorrenza dell’importo corrisposto alla data del pagamento.