La composizione del collegio sindacale nelle spa

L’articolo 2397 in vigore recita: “ 1. Il col­le­gio sin­da­cale si com­pone di tre o cin­que mem­bri effet­tivi, soci o non soci. Devono inol­tre essere nomi­nati due sin­daci sup­plenti.  2. Almeno un mem­bro effet­tivo ed uno sup­plente devono essere scelti tra  i revi­sori legali iscritti nell’apposito regi­stro. I restanti mem­bri, se non iscritti in tale regi­stro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi pro­fes­sio­nali indi­vi­duati con decreto del Mini­stro della giu­sti­zia, o fra i pro­fes­sori uni­ver­si­tari di ruolo, in mate­rie eco­no­mi­che o giu­ri­di­che. (Comma così modi­fi­cato dal comma 5 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gen­naio 2010, n. 39).”

Come si vede que­sta norma HA CARATTERE IMPERATIVO: la frase “il col­le­gio si com­pone di tre o cin­que mem­bri effet­tivi “ è seguita da tre “devono” che non ammet­tono varia­zioni per il loro evi­dente signi­fi­cato categorico-imperativo. Lo sta­tuto non può, quindi, dero­gare a tale pre­vi­sione giuridica.

Con D.M. 29 dicem­bre 2004, n. 320 il Mini­stero della giu­sti­zia ha pro­ce­duto alla indi­vi­dua­zione delle pro­fes­sio­na­lita’ abi­li­tate a com­porre il col­le­gio sin­da­cale, ai sensi dell’articolo 2397, secondo comma, del codice civile negli iscritti negli albi pro­fes­sio­nali di: a) Avvo­cati; b) Dot­tori com­mer­cia­li­sti; c) Ragio­nieri e periti com­mer­ciali; d) Con­su­lenti del lavoro. Con­ti­nua

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La Golden Share, per il principio della libera circolazione dei capitali non esiste più.

La Gol­den Share, ossia il diritto-potere riser­vato allo Stato e agli Enti pub­blici di nomi­nare ammi­ni­stra­tori e sin­daci in Spa,  in Ita­lia non esi­ste più in osse­quio all’art. 56 del Trat­tato UE che sta­tui­sce il prin­ci­pio della libera cir­co­la­zione dei capitali.

Prin­ci­pio gene­rale della riforma del diritto socie­ta­rio,  in vigore dal 2004, è che tutto quanto non pre­vi­sto è ammesso, se lo sta­tuto lo pre­vede. Per il rispetto di tale prin­ci­pio il D.lgs 6/2003 aveva intro­dotto nel codice civile l’art. 2450 (già art. 2459 ante riforma)  secondo cui se la legge o lo sta­tuto lo pre­ve­dono lo Stato e gli Enti pub­blici, pos­sono, anche in man­canza di par­te­ci­pa­zione azio­na­ria nomi­nare uno o più ammi­ni­stra­tori o sin­daci e, qua­lora uno o più sin­daci è nomi­nato dallo Stato, il pre­si­dente del col­le­gio sin­da­cale deve essere scelto tra essi.

Ma tale arti­colo 2450 ha avuto vita breve. Alla sua entrata in vigore, l’Unione Euro­pea ha subito aperto presso la Corte di Giu­sti­zia Euro­pea una pro­ce­dura d’infrazione a carico dello Stato ita­liano per vio­la­zione del prin­ci­pio della  libera cir­co­la­zione dei capi­tali.
Il Governo ita­liano al fine di evi­tare il pro­ce­di­mento di infra­zione, con il Dl  n. 10 del 15/02/2007 art. 3 c. 1, con­ver­tito, con modi­fi­ca­zioni, nella legge 6/04/2007, n. 46, abroga l’art. 2450 e rifor­mula, suc­ces­si­va­mente,  l’art. 2449 che disci­plina in modo nuovo e tut­tora in vigore,  il potere di nomina dello Stato e degli Enti pub­blici (quali  Mini­stero del Tesoro, ANAS e i novelli Con­sorzi auto­stra­dali regio­nali), ma solo ed esclu­si­va­mente in caso di pos­sesso di par­te­ci­pa­zioni azio­na­rie. Con­ti­nua

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Nuovo collegio sindacale — Sindaco unico per Srl

Il con­trollo socie­ta­rio
Col­le­gio sin­da­cale e Revi­sore legale, ossia con­trollo di gestione e con­trollo contabile.

Il decreto legge 5/2012 del 09/02/2012, rubri­cato “dispo­si­zioni urgenti in mate­ria di sem­pli­fi­ca­zione e svi­luppo”, in corso di appro­va­zione, modi­fica con l’art. 35, gli arti­coli del codice civile che riguar­dano il con­trollo socie­ta­rio nelle società di capi­tali e pre­ci­sa­mente l’art. 2477 per le Srl.
Per le srl i nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477 pre­ve­dono l’obbligo della nomina “dell’organo di con­trollo o del revi­sore”, nei seguenti casi:
– capi­tale sociale non infe­riore a 120mila euro;
– obbligo di reda­zione del bilan­cio con­so­li­dato;
– con­trollo di società obbli­gata alla revi­sione legale;
– supera per due eser­cizi con­se­cu­tivi i limiti per il bilan­cio abbre­viato, non c’è obbligo se non supera per due consecutivi.

L’organo di con­trollo, cui per legge spetta sem­pre anche la revi­sione, è solo mono­cra­tico, ma lo sta­tuto può sta­bi­lire la forma col­le­giale.
In via tran­si­to­ria (art.16 c. 1 lett.b del dl 212/2011) per le srl il col­le­gio sin­da­cale nomi­nato entro il 31/12/2011 resta in carica fino alla sca­denza naturale.

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Società semplificata a responsabilità LIMITATA. SSRL. Basta 1 Euro.

Costi­tu­zione SSRL

Accesso ai gio­vani under 35 alla costi­tu­zione di società sem­pli­fi­cata a respon­sa­bi­lità limi­tata. Capi­tale sociale di 1 Euro!

Arti­colo modi­fi­cato il 29/02/2012
Intro­du­zione di un’importante novità nell’ambito delle società: il Decreto Legge sulle libe­ra­liz­za­zioni del 24 Gen­naio 2012, n. 1 isti­tui­sce, con l’aggiunta dell’art. 2463-bis al Codice Civile, un nuovo tipo di societa’ di capi­tale: “La società sem­pli­fi­cata a respon­sa­bi­lità limi­tata” (SSRL).

La società sem­pli­fi­cata a respon­sa­bi­lità limi­tata è desti­nata solo ed esclu­si­va­mente alle Per­sone fisi­che con età infe­riore a 35 anni. Essa è una via di mezzo tra la società sem­plice (Ss) e le Società a Respon­sa­bi­lità limi­tata (Srl), con tratti distin­tivi che la carat­te­riz­zano da tutte le altre società di per­sone e di capi­tali.
Que­sta nuova tipo­lo­gia socie­ta­ria è stata “pro­get­tata” per age­vo­lare l’ingresso nel mer­cato del lavoro di gio­vani impren­di­tori e per pro­muo­vere nuove idee.

Prin­ci­pali carat­te­ri­sti­che della Società sem­plice a respon­sa­bi­lità limitata

  • Respon­sa­bi­lità limi­tata dei soci;
  • Costi­tu­zione con atto pub­blico (il Notaio è obbli­ga­to­rio, ma Gra­tuito);
  • Capi­tale sociale minimo di € 1;
  • Età mas­sima delle Per­sone Fisi­che 35 anni.

Come fun­ziona?

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Regime nuovi minimi 5% — Come funziona — Condizioni e adempimenti.

Le con­di­zioni, vec­chie e nuove, per essere con­tri­buente minimo nell’anno 2012 – Le age­vo­la­zioni per chi esce e per chi resta nel regime dei minimi.

Il nuovo regime dei minimi è una novità intro­dotta dall’art 27 del DL 6 Luglio 2011, n.98, che ha rivi­si­tato il “vec­chio” regime dei con­tri­buenti minimi di cui alla L. 244/2007.

Di seguito tutte le con­di­zioni per acce­dere al regime dei minimi a par­tire dal 2012:

  • Vec­chie con­di­zioni, ex art 1 commi dal 96 al 117 L. 244/2007:
    Anno pre­ce­dente con:
    a1) ricavi non supe­riori a 30mila euro;
    a2) no acqui­sti di beni stru­men­tali supe­riori a 15mila (nel trien­nio pre­ce­dente);
    a3) no ces­sioni export ;
    a4) no lavoro dipen­dente oppure a pro­getto;
    a5) no par­te­ci­pa­zione a società o asso­cia­zioni;
    a6) no regimi spe­ciali iva;
    a7) no sog­getti non resi­denti;
    a8) no ces­sione in via esclu­siva o pre­va­lente di fab­bri­cati e di ter­reni edi­fi­ca­bili;
    Inol­tre i sog­getti che pos­sono optare per il regime age­vo­lato sono solo Per­sone fisi­che e Impren­di­tori indi­vi­duali, sono per­tanto escluse le società di per­sone e di capitali.
  • Nuove con­di­zioni ex art. 27 commi 1 e 2 del dl 98/2011
    b) ini­zio atti­vità suc­ces­sivo al 31/12/2007;
    c) esi­stenza requi­sito della novità. 
  • c1) l’attività non deve essere una pro­se­cu­zione della stessa atti­vità eser­ci­tata nei tre anni pre­ce­denti, anche in forma asso­ciata o fami­liare o svolta anche come dipen­dente o auto­nomo, escluso il periodo di pra­ti­can­tato obbli­ga­to­rio;
    c2)no eser­ci­zio, nei tre anni pre­ce­denti, di atti­vità arti­stica, pro­fes­sio­nale ovvero d’impresa anche in forma asso­ciata o fami­liare. Con­ti­nua
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E’ legge la facoltà di attribuire al collegio sindacale le funzioni dell’organismo di vigilanza

La legge 12/11/2011 n. 183 “Dispo­si­zioni per la for­ma­zione del bilan­cio annuale e plu­rien­nale dello Stato” (c.d. “Legge di sta­bi­lità 2012″) che entrerà in vigore a par­tire da gen­naio 2012 pre­vede che, nelle società di capi­tali, il Col­le­gio Sin­da­cale, il Con­si­glio di Sor­ve­glianza e il Comi­tato per la Gestione pos­sano svol­gere le fun­zioni dell’Orga­ni­smo di Vigi­lanza. Con­ti­nua

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Limite contante 1000 euro. Novità della Manovra Monti.

L’obbligo di effet­tuare i paga­menti uti­liz­zando mezzi di paga­menti trac­cia­bili (asse­gni non tra­sfe­ri­bili, boni­fici, carte di cre­dito ecc.) per importi supe­riori o uguali a Euro 1.000 è scat­tato mar­tedì 6 Dicem­bre 2011, con la pub­bli­ca­zione in Gaz­zetta Uffi­ciale della nuova mano­vra Salva-Italia del governo Monti.

L’importo delle tran­sa­zioni in con­tanti si ferma quindi a 999,99 euro, anzi­chè a 2.500 euro (limite precedente).

Ma atten­zione, i supe­riori limiti riguar­dano il valore dell’ope­ra­zione com­mer­ciale sot­to­stante e non il sin­golo paga­mento; ció vuol dire che se effet­tuo un acqui­sto di 1.500 euro e lo pago in tre rate da 500 euro, cia­scun paga­mento dev’essere effet­tuato in modo trac­cia­bile e cioè con tre boni­fici o tre asse­gni non tra­sfe­ri­bili o tre pas­saggi di carta di cre­dito. Se invece i paga­menti sono rife­riti a distinte e auto­nome ope­ra­zioni, allora posso uti­liz­zare il con­tante nel limite di € 999,99!

Per quanto con­cerne le san­zioni, è stata pre­vi­sta una mora­to­ria per le infra­zioni com­messe dal 6 dicem­bre 2001 al 31 gen­naio 2012: non saranno appli­cate san­zioni per gli uti­lizzi del con­tante sopra la soglia di € 1.000 (entro il limite di € 2.500). Le san­zioni saranno appli­cate per i paga­menti oltre la soglia minima a par­tire dal 1 feb­braio 2012.

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Servizio di archiviazione documenti Fiscali

La società Dati­net Srl,  di cui lo stu­dio Piz­zuto è cliente, for­ni­sce il ser­vi­zio di archi­via­zione documentale.

Molto spesso gli Studi com­mer­ciali e le aziende si tro­vano ad affron­tare un grosso pro­blema: la gestione dello spa­zio fisico dedi­cato all’archiviazione dei docu­menti car­ta­cei. I docu­menti fiscali, (fat­ture, regi­stri e par­ti­tari ecc) infatti devono essere con­ser­vati per almeno  cin­que anni, ma per il codice civile tale ter­mine è di dieci anni.

La Dati­net Srl offre ampi magaz­zini per la con­ser­va­zione dei docu­menti car­ta­cei — dotati di sistemi di sicu­rezza — e, su opzione, è pos­si­bile affian­care anche il ser­vi­zio di digi­ta­liz­za­zione di tutti i docu­menti, tra­sfor­mando la carta in sup­porto digi­tale (DVD-ROM) spe­dito al Cliente.

I magaz­zini si tro­vano fisi­ca­mente in pro­vin­cia di Mes­sina ed hanno una super­fi­cie com­ples­siva di circa 1.000 mq.

La spe­di­zione è gestita dalla Dati­net Srl tra­mite pro­pri tra­spor­ta­tori o cor­riere espresso.

Per mag­giori det­ta­gli o pre­ven­tivi può scri­vere all’indirizzo email datinet@virgilio.it 

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Come fare una fattura? E un Pro-forma?

L’emissione della fat­tura è rego­lata dal Dp3 633/1972, il quale con l’art. 21 sta­bi­li­sce quali sono gli ele­menti da indi­care in Fat­tura.

Gli ele­menti che devono essere obbli­ga­to­ria­mente indi­cati sono:
Dati del cedente o pre­sta­tore del ser­vi­zio: Nome e Cognome (per­sone fisi­che), Ragione Sociale (società), indi­rizzo, ecc
Numero di Par­tita IVA del cedente Con­ti­nua

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Permuta: Prestazione di servizi contro prestazioni di servizi

L’operazione di pre­sta­zione di ser­vizi in paga­mento di altre pre­sta­zioni di ser­vizi  è, ai fini IVA, rego­lata dall’art. 11 del Dpr 633/1972, rubri­cato “Ope­ra­zioni per­mu­ta­tive e dazioni in paga­mento”.
Per capire se e come appli­care l’IVA occorre innan­zi­tutto veri­fi­care i tre pre­sup­po­sti dell’imposta: sog­get­tivo, ogget­tivo e ter­ri­to­riale. Con­ti­nua

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