L’articolo 2397 in vigore recita: “ 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. (Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).”
Come si vede questa norma HA CARATTERE IMPERATIVO: la frase “il collegio si compone di tre o cinque membri effettivi “ è seguita da tre “devono” che non ammettono variazioni per il loro evidente significato categorico-imperativo. Lo statuto non può, quindi, derogare a tale previsione giuridica.
Con D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 il Ministero della giustizia ha proceduto alla individuazione delle professionalita’ abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2397, secondo comma, del codice civile negli iscritti negli albi professionali di: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti; c) Ragionieri e periti commerciali; d) Consulenti del lavoro. Continua