Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, ai sensi dell’art. 1, co. 50 e 1127, è stata introdotta la facoltà di prolungare di ulteriori 5 anni il beneficio fiscale per il lavoratore impatriato, dietro pagamento di un imposta sostitutiva del 10%.

Tale modifica normativa permette a tutti i lavoratori, rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019 e che già fruiscono della detassazione del 50% reddito, di estendere fino a 10 anni (complessivi) il regime del “rientro dei cervelli”.

L’imposta sostitutiva del 10% va calcolata sul reddito prodotto in Italia e oggetto di agevolazione nel periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione stessa.

Requisiti

L’estenzione del beneficio di ulteriore 5 anni è facoltativa ed è esercitabile dai soggetti rientrati in Italia prima del 30.04.2019 che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea.

L’opzione è esercitata  previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione del rientro dei cervelli, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha:

  • almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure
  • è diventato proprietario di almeno un’unita’ immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unita’ immobiliare puo’ essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta’;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione del rientro dei cervelli, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha:

  • almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
  • diventa o è diventato proprietario di almeno un’unita’ immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unita’ immobiliare puo’ essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta’.

Le modalità di esercizio dell’opzione di cui sopra non sono state ancora definite e si attende un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ad oggi, l’iscrizione all’AIRE sembra assumere requisito sostanziale al fine di ottenere il prolungamento di ulteriori 5 anni. Tuttavia, le modifiche apportate all’art. 16, comma 5-ter, del D.Lgs 149/2015 valide sia per gli impatriati 2020 che per quelli rientrati prima del 30.04.2019, hanno “declassato” a semplice requisito formale l’iscrizione all’AIRE. Ciò significa che, anche in assenza di una formale iscrizione all’anagrafe italiani all’estero, è possibile usufruire del regime agevolativo del rientro dei cervelli quando la residenza all’estero per un periodo maggiore di 24 mesi è dimostrabile con altra documentazione.

E’ auspicabile, con una modifica normativa o un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, un allineamento del requisito dell’iscrizione all’AIRE, per il prolungamento di 5 anni del regime agevolativo, da carattere sostanziale a carattere formale.

Si evidenzia infine che in occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’estensione in parola, l’onere del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30.4.2019, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l’opzione, deve essere calcolato sull’intero reddito complessivamente prodotto dalla persona (e non sul 50% dello stesso).