Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina per il rimborso dell’Iva ai contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso.

Per richiedere il rimborso dell’Iva allo Stato comunitario in cui è stata versata, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Come e quando presentare la richiesta

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare una seconda istanza, rispettando però le stesse modalità e lo stesso termine di presentazione della richiesta originaria.

 

Il nostro Studio, in quanto intermediario abilitato, si occupa della predisposizione e della presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@studiopizzuto.com