Un ente formativo residente all’estero (UE o extra-UE) che organizza in Italia dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente ai fini IVA se le prestazioni sono rivolte solo a soggetti privati o altri soggetti passivi non residenti.
Dal punto di vista del requisito territoriale IVA la disciplina applicabile alle suddette prestazioni è l’art. 7-quinquies del Dpr 633/72, in deroga all’art. 7-ter.
Inizialmente, con la Risoluzione n. 44 del 7 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le prestazioni relative alla formazione e all’aggiornamento professionale rientravano nella disciplina del 7-ter. Tuttavia, l’art. 44 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° luglio 2011, ha chiarito che i servizi di formazione professionale rientrano tra le attività didattiche e pertanto l’Agenzia ha dovuto rivedere la sua precedente interpretazione.
Trattandosi di prestazioni didattiche, quindi occorre far riferimento all’art. 7-quinquies, secondo il quale le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili e le prestazioni effettuate da coloro che organizzano tali attività, rese a committenti non soggetti passivi (B2C), si considerano realizzate in Italia se le prestazioni sono qui materialmente svolte. Invece, i servizi resi nei confronti di committenti soggetti passivi (B2B) sono territorialmente rilevanti in Italia se il committente è un soggetto passivo ivi stabilito, applicando la regola generale del 7-ter.
Riepilogando, un ente formativo estero che organizza dei corsi di aggiornamento o formativi nel territorio dello Stato, dovrà identificarsi direttamente ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale se le prestazioni sono svolte nei confronti di soggetti privati. Se invece le prestazioni sono rivolte a soggetti passivi IVA, l’ente estero non deve munirsi di una partita IVA italiana in quanto si applica la cd “regola del committente” di cui all’art. 7-ter e le prestazioni sono fuori campo IVA. In quest’ultimo caso, se l’ente formativo è europeo, il committente (italiano) soggetto passivo applica il reverse charge integrando la fattura oppure emette autofattura se l’ente è residente in un paese extra-UE.