Il decreto legge 104/2020, detto “decreto agosto”, prevede una nuova rivalutazione dei beni d’impresa ammortizzabili (mobili, immobili e immateriali) e non ammortizzabili (terreni),  iscritti al 31/12/2019 sul libro dei beni ammortizzabili e presenti nel bilancio 2020, molto conveniente.

Essa è gratuita se effettuata solo a fini civilistici, mentre per darle valore fiscale (ammortamenti calcolati sui nuovi valori dal 2021 e, dal 2024, anche per determinare la minus-plusvalenza in caso di cessione) è previsto il pagamento di un’imposta del 3% sull’incremento di valore.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

  • le società di capitali,
  • le società di persone
  • le ditte individuali
  • gli enti non commerciali.

Il tipo di contabilità è ininfluente. Tuttavia, le imprese in contabilità semplificata devono redigere un apposito prospetto.

Sono rivalutabili anche le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni.

Caratteristiche

Le caratteristiche della rivalutazione prevista dal “decreto agosto” (D.L. 104/2020), sono:

dev’essere eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2020;

può essere effettuata sul costo storico, oppure sul costo storico e fondo ammortamento, oppure riducendo il fondo ammortamento;

i nuovi ammortamenti saranno calcolati sul nuovo valore a partire dal 2021;

il valore (saldo) della rivalutazione può:

   essere accantonato a riserva x copertura perdite future;

   imputato a capitale sociale;

il valore massimo della rivalutazione è quello corrente determinato in base al valore di mercato o alla capacità produttiva ed economica di utilizzazione;

dev’essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa; in apposito prospetto non vidimato se in contabilità semplificata;

le relazioni al bilancio di amministratori e sindaci devono riportare i criteri della rivalutazione e l’attestazione che i valori attribuiti sono ad essi conformi.

Effetti della rivalutazione

  • il nuovo attivo dello Stato patrimoniale è posto a base del calcolo per la esclusione dalle società di comodo;
  • ai fini civilistici la rivalutazione produce i suoi effetti dal 2021 (riconoscimento degli ammortamenti);
  • anche ai fini fiscali gli effetti della rivalutazione decorrono dal 2021, condizionati però dal pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Per gli iper e super ammortamenti, la rivalutazione è ininfluente;
  • in caso di cessione del bene i valori (fiscali) valgono dal 2024, se è stata pagata l’imposta sostitutiva del 3%;

Calcolo dell’imposta

L’imposta di rivalutazione, nella misura del 3%, è calcolata sull’incremento del costo storico.

L’imposta di affrancamento della corrispondente riserva, nella misura del 10%, non è obbligatoria. 

La rivalutazione civilistica è gratuita.

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva del 3%-10%

L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di 3 rate (senza interessi) di pari importo con F24 (compensabile) entro il termine di versamento del saldo delle imposte per gli anni 2020-2021-2022

Trattamento fiscale della riserva del saldo di rivalutazione.

La riserva del saldo di rivalutazione, iscritta al netto dell’imposta sostitutiva, utilizzata a copertura di perdite d’esercizio non è tassabile, mentre in caso di distribuzione ai soci, se totalmente affrancata,  costituisce reddito tassabile  in capo a ciascuno socio secondo il regime dei dividendi, mentre se non è affrancata costituisce reddito tassabile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione e l’imposta del 3% pagata verrà  riconosciuta quale credito d’imposta.

Passaggio di contabilità

In caso di passaggio da contabilità ordinaria a semplificata si ha -circ. n. 57/E del 18/06/2001- realizzo della rivalutazione, con conseguente incremento del reddito nel primo esercizio; invece, nel caso inverso non si ha alcuna costituzione di riserva.

Rivalutazione solo civilistica

Il saldo di rivalutazione al netto dell’imposta costituisce una riserva di utili; di conseguenza:

  • per i soggetti ires sarà tassata in capo ai soci quale dividendo in caso di distribuzione;
  • per le società di persone il prelievo sarà fiscalmente neutro.

Vendita del bene nel periodo di sospensione

Al cedente sarà riconosciuto un credito d’imposta nella stessa misura dell’imposta sostitutiva corrispondente al valore rivalutato dei beni ceduti.