L’attività di M & A (Mergers & Acquisitions -fusioni e acquisizioni) che mette in affari due parti al fine della cessione o fusione di partecipazioni è attività di consulenza secondo l’AdE, risposta 382 del 15/07/22.
L’attività svolta si sviluppa in:
raccolta e analisi della documentazione;
strutturazione dell’operazione;
assistenza nella vendor due diligence;
predisposizione di una lista di potenziali compratori;
gestione della successiva asta competitiva;
supporto nella data room e due diligence;
assistenza in tutta la fase negoziale e contrattuale fino al closing dell’operazione.
Il compenso è composto da una parte fissa e da una variabile, se l’affare si conclude.
Secondo l’AdE, con la risposta numero:
-360 la prestazione è complessa e quindi imponibile;
-361 se l’affare si conclude tramite l’attività di broker, la prestazione è esente;
-362 la prestazione è consulenziale e quindi soggetta ad IVA.
L’AdE, tuttavia, conferma l’esenzione per l’attività di intermediazione intesa a mettere le parti in contatto e svolgere un ruolo indipendente per la conclusione dell’affare. Risposta 299 del 26 maggio 2022 e 852 del 22 dicembre 2021.
Ovviamento non conta il ruolo soggettivo (iscrizione attività di finanza tutelata), bensì quello oggettivo dell’attività di intermediazione (tra due parti) effettivamente svolta.
All’evidenza, la questione, consulenza o intermediazione, può avere nel conto economico un impatto notevole, secondo il grado di detraibilità dell’iva di chi riceve la prestazione.