Ai sensi dell’art. 28 del DL Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attivita’ di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta e’ commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attivita’ economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito non e’ cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previsto per botteghe e negozi.

Il credito d’imposta al 60%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attivita’ di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Utilizzo del credito

A fini della fruizione del credito d’imposta, mancano sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, sia le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi.