Le condizioni, vecchie e nuove, per essere contribuente minimo nell’anno 2012 – Le agevolazioni per chi esce e per chi resta nel regime dei minimi.

Il nuovo regime dei minimi è una novità introdotta dall’art 27 del DL 6 Luglio 2011, n.98, che ha rivisitato il “vecchio” regime dei contribuenti minimi di cui alla L. 244/2007.

Di seguito tutte le condizioni per accedere al regime dei minimi a partire dal 2012:

  • Vecchie condizioni, ex art 1 commi dal 96 al 117 L. 244/2007:
    Anno precedente con:
    a1) ricavi non superiori a 30mila euro;
    a2) no acquisti di beni strumentali superiori a 15mila (nel triennio precedente);
    a3) no cessioni export ;
    a4) no lavoro dipendente oppure a progetto;
    a5) no partecipazione a società o associazioni;
    a6) no regimi speciali iva;
    a7) no soggetti non residenti;
    a8) no cessione in via esclusiva o prevalente di fabbricati e di terreni edificabili;
    Inoltre i soggetti che possono optare per il regime agevolato sono solo Persone fisiche e Imprenditori individuali, sono pertanto escluse le società di persone e di capitali.
  • Nuove condizioni ex art. 27 commi 1 e 2 del dl 98/2011
    b) inizio attività successivo al 31/12/2007;
    c) esistenza requisito della novità. 
  • c1) l’attività non deve essere una prosecuzione della stessa attività esercitata nei tre anni precedenti, anche in forma associata o familiare o svolta anche come dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato obbligatorio;
    c2)no esercizio, nei tre anni precedenti, di attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare.

La durata del nuovo regime è di cinque anni: quello di effettivo inizio più i quattro successivi. Per i giovani si prolunga fino al periodo in cui il soggetto compie 35 anni.
L’esistenza di tutte le precedenti condizioni, vecchie e nuove, danno diritto  al nuovo regime dei minimi a partire dal 2012.

Adempimenti
Gli adempimenti contabili sono:
a) numerazione e conservazione dei documenti di acquisto e vendita;
b) integrazione della fattura per operazioni intracomunitarie e reverse charge;
c) iscrizione al VIES e trasmissione dichiarazioni intra per acquisti intracomunitari;
d) indicazione in fattura, in sostituzione della ritenuta irpef, di applicare il regime dei minimi; per le fatture emesse in anni precedenti e non incassate al 31/12/2011, occorre rilasciare apposita dichiarazione;
e) eventuale rettifica a sfavore della detrazione IVA ex art. 19-bis 2 per chi viene dal regime ordinario IVA o dalle nuove iniziative.

Tassazione
L’agevolazione sostanziale dei nuovi minimi è pagare un’ imposta sostitutiva di irpef, irap, iva, addizionali regionale e comunale nella misura del 5% sulla differenza tra ricavi e costi determinati per cassa (compreso i beni strumentali ed i contributi previdenziali ed assistenziali, ininfluenti rimanenze iniziali e finali). Per cui le plus o minus valenze per cessione di beni strumentali in caso di vendita rateale avranno come valore di cessione quello di cassa conseguito nel periodo e come residuo d’ammortizzare la differenza (acquisto meno fondo) determinata nell’anno precedente a quello di entrata nel regime proporzionata al numero delle rate ricadenti in più esercizi. Per i contributi il risparmio è solo del 5%. Ciò penalizza chi ha altri redditi irpef perchè la deducibilità da essi dei contributi è limitata alla parte che non trova capienza nel reddito dei minimi.

Chi esce
Il regime contabile “naturale” di chi esce dai minimi, pur potendo optare per il regime contabile ordinario o semplificato iva, è supersemplificato:
1) inesistenza obblighi contabili con applicazione, tuttavia, degli studi di settore;
2) liquidazione iva annuale;
3) determinazione del reddito analitica;
4) uscita dal regime dei “vecchi” minimi a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste;
5) esenzione irap;
6) rettifica Iva a favore ex art. 19-bis 2: recupero iva sui beni in giacenza all’1/1/2012, sui beni strumentali acquistati dal 01/01/2008 al 31/12/2011, limitatamente ai quinti mancanti e sui servizi acquistati e non ancora utilizzati all’1/1/2012.
Il recupero dell’iva non detratta in precedenza, costituendo nell’esercizio di competenza un costo, dev’essere dichiarato come sopravvenienza attiva ai fini irpef nell’anno 2012.