Costituzione SSRL

Accesso ai giovani under 35 alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata. Capitale sociale di 1 Euro!

Articolo modificato il 29/02/2012
Introduzione di un’importante novità nell’ambito delle società: il Decreto Legge sulle liberalizzazioni del 24 Gennaio 2012, n. 1 istituisce, con l’aggiunta dell’art. 2463-bis al Codice Civile, un nuovo tipo di societa’ di capitale: “La società semplificata a responsabilità limitata” (SSRL).

La società semplificata a responsabilità limitata è destinata solo ed esclusivamente alle Persone fisiche con età inferiore a 35 anni. Essa è una via di mezzo tra la società semplice (Ss) e le Società a Responsabilità limitata (Srl), con tratti distintivi che la caratterizzano da tutte le altre società di persone e di capitali.
Questa nuova tipologia societaria è stata “progettata” per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani imprenditori e per promuovere nuove idee.

[stextbox id=”info” caption=”Principali caratteristiche della Società semplice a responsabilità limitata”]

  • Responsabilità limitata dei soci;
  • Costituzione con atto pubblico (il Notaio è obbligatorio, ma Gratuito);
  • Capitale sociale minimo di € 1;
  • Età massima delle Persone Fisiche 35 anni.

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Come funziona?

La società può essere costituita solo da persone fisiche under 35. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, con l’intervento del notaio, il quale non può richiedere alcun compenso, e deve indicare tutti i requisiti dell’art. 2563-bis, comma 1, del Codice civile (introdotto con DL). Il notaio quindi dovrà solo raccogliere i dati e redigere l’atto pubblico, senza onorari, ma potento richiedere solo i diritti.

I costi da sostenere per la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata saranno quindi:

– Imposta di registro in misura fissa pari a € 168;
– Diritti (bolli e altro) pari a circa € 250.

Cosa succede al superamento dei 35 anni?

Quando un socio supera la soglia dei 35 anni, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea e deliberare la trasformazione della società semplice a responsabilità limitata in altro tipo di società oppure il socio, in mancanza del requisito di età, viene automaticamente escluso.
Se tutti i soci superano i 35 anni, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci e deliberare la trasformazione, pena lo scioglimento della società (di cui all’art. 2484 c.c.).

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nelle email.
Inoltre, si applicano tutte le altre disposizioni previste per le Srl ove compatibili con l’art.2463-bis del codice civile.

Ad oggi, non è ancora possibile usufruire di questa nuova disposizione del Decreto Legge n.1/2012 in quanto manca il Decreto Attuativo, che dovrebbe essere emesso a breve, necessario a regolamentare le modalità procedurali per la costituzione della SSRL. In particolare non chiaro come deve essere redatto lo Statuto e come devono essere effettuati i versamenti del Capitale Sociale in fase di costituzione o di aumento di capitale ai fini dell’antiriciclaggio.

Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@studiopizzuto.com