A partire dal 4 dicembre 2020 le procedure “salva aziende”, – concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti, transazione fiscale e contributiva – previste dalla legge fallimentare, cambiano voltoa causa delle profonde modifiche sostanziali alla responsabilità dei protagonisti:

-tribunale;

-agenzia delle entrate, inps e inail;

-professionista attestatore.

In pratica:

a) l’impresa deve dimostrare al Tribunale che la proposta (concordataria, di ristrutturazione e/o di transazione fiscale e contributiva) è più conveniente della liquidazione fallimentare;

b) il professionista attestatore deve attestare l’attendibilità e vericidità dei dati aziendali esposti nella proposta e deve dimostrare la fattibilità del piano per superare la crisi finanziaria;

c) il tribunale sulla base della relazione del professionista deve giudicare se la proposta di ristrutturazione, concordataria o di transazione fiscale e contributiva è per detti Enti più favorevole rispetto a quella liquidatoria fallimentare;

d) il tribunale deve, in caso di valutazione favorevole all’imprenditore, omologare la proposta a prescindere dal voto dell’AdE e degli Enti.

All’evidenza il potere e la responsabilità che la nuova legge attribuisce al tribunale -togliendolo ai funzionari del fisco e degli enti – è notevole. Il giudice-relatore non potrà esimersi dall’esaminare in concreto la “proposta” dell’impresa e dovrà, ma è comunque sua facoltà, farsi supportare da professionisti altamente specializzati. Secondo il Sole-24ore del 05/12/2020: “Il Tribunale viene in particolare chiamato a un esame autonomo, che richiederà – specialmente nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito nei quali (ad oggi) manca la figura del commissario giudiziale – particolare cautela nella disamina della questione, trattandosi di valutazione in relazione alla quale, anche al fine di ridurre le proprie responsabilità e integrare le competenze necessarie, potrà farsi ricorso alla nomina di ausiliari.”

Punto fondamentale della nuova procedura è la “degradazione” del credito degli Enti e del Fisco da privilegiato a chirografario in caso di incapienza della liquidazione fallimentare e per l’effetto si potrà ottenere una falcidia consistente del credito, per prassi costante del trattamento del credito chirografario, anche fino all’80%, a titolo di imposte, contributi, interessi e sanzioni.

Determinante nel salva-aziende sarà quindi il lavoro dei i professionisti nominati dall’imprenditore, quali advisor e attestatore, e quelli incaricati dal Tribunale, quali ausiliari del giudice-relatore.