La composizione del collegio sindacale nelle spa

L’articolo 2397 in vigore recita: “ 1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.  2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra  i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale