Per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi si intende la trasmissione telematica del modello dichiarativo entro 90 giorni dalla data di scadenza.  Oltre questo lasso di tempo la dichiarazione si considera definitivamente omessa.

L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è disciplinata dall’art. 1, comma 1, del D.lgs 471 del 1997, il quale prevede una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di Euro 258. Se non sono dovute imposte la sanzione parte da un minimo di Euro 258 fino ad un massimo di Euro 1.032.

Il contribuente che alla scadenza della presentazione della dichiarazione  non trasmette il modello dichiarativo, ha altri novanta giorni per non incorrere nelle sanzioni previste dal D.lgs 471 e presentare la dichiarazione in modo tardivo con il ravvedimento operoso, pagando le sanzioni in misura ridotta.

Il ravvedimento operoso, relativo alla presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi,  è disciplinato dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.lgs 472 del 1997. Il quale consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre novanta giorni, pagando la sanzione minima di Euro 258 con la riduzione a 1/10, ovvero Euro 25,82.

NB: la sanzione si applica per ogni modello dichiarativo quindi Irpef, o Ires, +Irap+Iva :  25,82 x 3 = 77,46. Per le società di persone Irap + Iva 25,82 x 2= 51,64

Sanzioni per l’intermediario

Anche l’intermediario incaricato alla trasmissione è sanzionato in caso di invio tardivo della dichiarazione, al verificarsi di determinate condizioni (art.3, co.7-ter, Dpr 322/98). La prima è che l’impegno alla trasmissione telematica abbia una data anteriore alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione; la seconda, in alternativa, si verifica quando l’intermediario riceve l’impegno alla trasmissione dopo la scadenza (es. 5 ottobre, se periodo di imposta coincide con anno solare) ed egli non adempie entro un mese (es. entro  4 novembre).

La sanzione per l’intermediario va da un minimo di Euro 516 fino ad un massimo di Euro 5.164, art. 7-bis, D.Lgs 241/97. Tuttavia, poiché si tratta di una sanzione amministrativa-tributaria, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.52/E del 2007, è possibile applicare il ravvedimento operoso riducendo la sanzione ad un decimo del minimo, ovvero Euro 51,68.

In ogni caso è dovuta la sanzione per il contribuente, pertanto anche se la responsabilità dell’invio tardivo della dichiarazione è attribuibile all’intermediario il contribuente deve comunque pagare la sanzione.

Come pagare la sanzione dell’invio tardivo della dichiarazione?

Il pagamento della sanzione tramite il modello F24 deve essere contestuale (stesso giorno) alla trasmissione della dichiarazione e deve riportare il codice tributo 8911 (per il contribuente). L’intermediario invece utilizza, con un altro modello F24, il codice tributo 8924.

Inoltre deve essere indicato nel periodo di riferimento l’anno a cui la violazione si riferisce  (occorre far riferimento al periodo di imposta). Ad esempio, dichiarazione tardiva Unico 2012 occorre indicare come anno di riferimento il 2011.

Quanto sopra vale solo nei i casi in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria.