Reverse charge IVA

E’ la regola che inverte l’obbligo di emissione fattura: è chi paga che emette un doppio documento (o integra, nei casi previsti, quello emesso senza iva da chi riscuote) con iva, da registrare sia sul registro acquisti che  sul registro vendite.

Il motivo dell’introduzione di tale norma, su specifica autorizzazione della Comunità Europea, per determinate operazioni commerciali è quello di evitare in tutti i paesi europei le cosiddette “frodi carosello”: in pratica, il soggetto debitore iva, emette la fattura con iva e scompare (non versando così il debito Iva all’erario), mentre chi riceve la fattura detrae per intero l’iva.

Il “reverse charge” salta tutti i passaggi tra soggetti iva e va a prendersi l’iva solo nell’ultimo passaggio, quello che va al consumatore finale.

Il cedente per tutte le operazioni per le quali è previsto il particolare regime del reverse charge emette sempre la fattura senza iva, indicando la norma che lo prevede: art. 17, c 6 dpr 633/72.

Le principali operazioni per cui è previsto il “reverse charge” sono:

1)      prestazioni di servizi:

1a) sub-appalti in edilizia;

1b) provvigioni pagate da agenzie di viaggio ai loro intermediari;

1c) prestazioni di servizi generiche da soggetti comunitari dal 17/03/12. E’ previsto solo l’integrazione del documento. L’autofattura è prevista per prestazioni da extracomunitari, o da comunitari per per i servizi in deroga, es. servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve di mezzi di trasporti.

2)      Cessioni di beni:

2a) fabbricati o unità strumentali; fabbricati o unità abitativi.  In entrambi i casi solo quando la cessione è soggetta ad iva per opzione (dl 83/2012). Per approfondimenti vedasi l’articolo “IVA in edilizia” .

2b) oro industriale;

2c) intracee;

2d) apparecchiature, loro componenti ed accessori terminali per il servizio pubblico radiomobile;

2e) microprocessori ed unità centrali di elaborazione per personale computer e server;

2f) telefoni cellulari, esclusi accessori se ceduti separatamente;

2g) rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non.

Per i servizi da soggetti UE, il momento di integrazione del documento per il reverse charge è quello dell’esigibilità dell’iva per come determinato dall’art. 6 del dpr 633/72, che dal 17/03/2012  è quello del completamento del servizio, o pagamento se anticipato.

Se per le operazioni soggette al regime del reverse charge viene emessa la normale fattura è prevista una sanzione (ex art. 6. c. 9-bis del Dlgs n, 471/97), in solido tra le parti,  pari al 3% dell’iva con un minimo di 258 euro ed un massimo di 10mila fino al 31/12/2010. Per  l’Agenzia dell’Entrata, risoluzione n. 140/2010, per l’errata fatturazione a partire dal 01/01/2011 non c’è più alcun tetto max.

E’ tuttavia ammesso il ravvedimento operoso, vedasi la detta risoluzione, pari ad 1/8 o ad 1/6 del 3% se versato entro il termine di 3 mesi o un anno dall’errata fatturazione, ex art 13, c. 1 Dlgs 472/1997.

In ogni caso rimane salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell’ art. 19 D.P.R.  633/72.