La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007) ha introdotto un regime fiscale agevolato per i contribuenti la cui attività d’impresa, artistica o professionale possieda i requisiti per essere classificata come “attività minima”.

Possono accedere al regime dei minimi sin dal primo gennaio 2008 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa arti o professioni che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a € 30.000, nell’anno solare precedente.

Inoltre, per poter applicare questo regime, il contribuente non deve aver effettuato cessioni all’estero, non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori (con eccezione dei compensi a collaboratori familiari), non deve aver erogato somme sotto forma di utili di partecipazione.

Sono esclusi dal regime fiscale semplificato i soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, i soggetti che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili oppure di mezzi di trasporto nuovi, i contribuenti che pur esercitando una delle attività previste dalla legge n .244/2007 partecipano a:

–          Società di persone

–          Associazioni per esercizio della professione

–          Società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza.

La circolare n. 73/2007 elenca anche le attività escluse dal regime dei minimi, tra cui le principali sono: agricoltura, editoria, telefonia pubblica, intrattenimenti, agenzie viaggio e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita beni usati e antiquariato.

Come aderire al regime dei minimi

Chi inizia una attività di impresa o di arte o professione e presume di rispettare tutte le condizioni particolari richieste per l’applicazione di tale regime lo comunica nella dichiarazione di inizio attività tramite modello AA9 in sede di apertura partita iva, barrando nel quadro B – sezione regimi fiscali agevolati – la casella denominata “Contribuenti minimi”. Il limite di € 30.000,00 di ricavi, in caso di inizio attività, sarà da ragguagliare ad anno, nel senso che se un soggetto inizia il 1.3.2011 dovrà indicare nel quadro B del modello AA9 nel campo “volume di affari

presunto” ricavi presunti per € 25.000,00 ( 30.000,00/12 x 10)

Applicando tale regime dunque si beneficia dei seguenti vantaggi sia contabili che fiscali:

–          Determinazione del reddito

  • Il reddito viene determinato sulla base del principio di cassa. I componenti positivi e negativi rilevano quindi per la formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, nonostante la competenza possa essere di altro periodo di imposta.
    Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi, non trovano applicazione le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 che prevede alcune limitazioni nella deducibilità dei costi.

–          Semplificazioni contabili

  • può non istituire i registri vendite e/o corrispettivi e acquisti (anche se è consigliabile compilarli lo stesso in quanto serviranno poi per determinare la quantità dei ricavi e degli acquisti necessari a determinare il reddito da dichiarare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi);
  • esonero dalla liquidazione mensile o trimestrale iva in quanto l’iva sulle vendite non si applica e quella sugli acquisti non si detrae;  quindi, non occorre effettuare alcun calcolo per eventuale iva da versare o da riportare a credito.   Di conseguenza l’iva sugli acquisti diventa costo.

–          Semplificazioni fiscali

  • non si presenta la comunicazione annuale iva e neppure la dichiarazione iva;
  • non si è soggetti agli studi di settore, che è uno dei vantaggi più importanti nella applicazione di questo regime;
  • esenzione dal pagamento e dalla compilazione della dichiarazione IRAP, che è un altro dei vantaggi importanti di cui si usufruisce fin tanto che tale imposta verrà applicata;
  • si applica una imposta sostitutiva sia dell’Irpef sia delle addizionali, nonché dell’iva e dell’ Irap nella misura del 20%.

Adempimenti che permangono nel regime dei minimi:

–          obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle bollette doganali;

–          obbligo di certificazione dei corrispettivi;

–          obbligo di integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari indicando aliquota e relativa imposta;

–          obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro CM.

Nuovo obbligo: indicare sulle fatture emesse o sulle ricevute fiscali la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24.12.2007.

Cessazione del regime dei minimi, con effetto dall’anno successivo, quando il contribuente durante l’anno:

–          consegue ricavi o compensi superiori a €. 30.000,00 ma inferiori a 45.000,00 euro;

–          effettua una cessione all’esportazione;

–          sostiene spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto;

–          eroga somme a titolo di partecipazioni a utili;

–          effettua acquisti di beni strumentali (totale fattura iva compresa) che sommati a quelli dei due anni precedenti superano i 30.000,00 euro;

–          diventa socio in una società sia di persone che s.r.l. Trasparenti;

–          presenza di un accertamento fiscale divenuto definitivo.

Nel caso in cui i ricavi superino di oltre il 50% il limite annuo di 30.000,00 euro la cessazione deve avvenire nell’anno stesso del superamento. In questo caso il contribuente dovrà provvedere agli adempimenti sia contabili che extracontabili di chi applica il regime ordinario iva cosiddetto “naturale”, dovrà quindi applicare l’iva sui ricavi e detrarre l’iva sugli acquisti che prima considerava  come costo.

Dovrà quindi effettuare le liquidazioni iva mensili o trimestrali e versare l’iva come avviene nel regime normale iva.

Tale regime ordinario verrà applicato per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i 3 successivi.