Riferimenti normativi
Civilistici: Art. 2125 C.C.
Fiscali: Art. 109 e Art. 108, comma 3, del Tuir
Trattamento civilistico
Il Patto di non concorrenza è disciplinato dall’art. 2125 del Codice Civile con il quale viene regolato lo svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro, al fine di evitare che le conoscenze possedute dal lavoratore possano rivelarsi utili per il rafforzamento di concorrenti diretti.
Secondo quanto disposto dall’art. 2125 C.C. il patto deve essere stipulato, a pena di nullità, per iscritto e prevedere un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro. Tale vincolo non può essere superiore a cinque anni per i Dirigenti e a tre anni per tutti le altre categorie di dipendenti.
Circa la qualificazione tributaria attribuibile ai predetti emolumenti l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 234/E del 2008, rileva che, ancorché caratterizzato da una specifica autonomia, il patto di non concorrenza resta ancorato al rapporto principale che è di lavoro subordinato. Per orientamento consolidato della Corte di Cassazione – sentenza n. 11282/1990, n. 9118/1991, n. 9802/1998 e 14454/2000, Cassazione Civile Sentenza 21/03/2013 n. 7141 – infatti, il patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 del codice civile ” non è estensibile ai rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, ancorché caratterizzati da para-subordinazione,…, cui è applicabile invece la disciplina dell’art. 2596 c.c., sui limiti contrattuali della concorrenza”.
Trattamento contabile
L’indennità pagata, in un’unica soluzione, all’ex lavoratore per il rispetto dell’obbligo di non concorrenza, comprensiva degli oneri previdenziali (in quanto oneri accessori), rientra sotto il profilo contabile nella voce B.I.7) “Altre immobilizzazioni immateriali”, che comprende tutti quei costi che non possono essere inclusi nelle altre voci della macro classe “Immobilizzazioni immateriali”, pur avendo ugualmente i requisiti per essere capitalizzati (in particolare essi hanno una utilità pluriennale; sussiste, inoltre, la recuperabilità nel futuro di tali costi).
Qualora in futuro non dovessero essere più presenti le condizioni civilistiche e contabili necessarie per la capitalizzazione dei suddetti costi, si dovrà imputare direttamente a Conto economico, come componente negativo di reddito, l’importo del costo residuo non ammortizzato (o valore contabile netto), in base a quanto raccomandato e consigliato dal principio contabile Oic n. 24. In questa ultima ipotesi si avrebbe l’insorgenza di una sopravvenienza passiva.
La rilevazione avviene al momento della maturazione del compenso o indennità per patto di non concorrenza, ovvro dall’esercizio in cui cessa il rapporto di lavoro ed inizia, di conseguenza, ad avere efficacia il patto.
Le scritture contabili sono le seguenti:
1) | Altre immobilizzazioni – Indennità per patto di non concorrenza | a | diversi | 130 | |
Debiti v/dipendente | 100 | ||||
Inps c/contributi | 30 | ||||
2) | diversi | a | Banca | 130 | |
Debiti v/dipendenti | 100 | ||||
Inps c/contributi | 30 | ||||
3) | Ammortamento indennità per patto di non concorrenza | a | Altre immobilizzazioni – Indennità per patto di non concorrenza | 130/X | 130/X |
Il costo dell’indennità deve essere ripartito su tutta la durata del patto.
Trattamento fiscale
Si analizza solo il trattamento fiscale in capo alla società, tralasciando quello in capo al dipendente, relativamente al pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza pagata in un’unica soluzione (una tantum).
Ai fini fiscali, non essendoci particolari disposizioni in merito al trattamento fiscale dell’indennità corrisposta per patto di non concorrenza, si ritiene un costo inerente, deducibile, ai sensi dell’art. 109 del Tuir. Pertanto per usufruire della deduzione fiscale occorre, di conseguenza, che vi sia l’imputazione a Conto economico del componente negativo di reddito nell’esercizio di competenza, tale costo pluriennale, rilevato tra le “Altre Immobilizzazioni”, è dedotto ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Tuir, in base al quale le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (ammortamenti). Questa interpretazione è stata di recente sostenuta anche dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con Sentenza 8 maggio 2012, n. 79/47/12, la quale ha specificato che si tratta di costi pluriennali la cui deducibilità è da ripartire in modo frazionato in un determinato periodo di tempo.