Il controllo societario – Collegio sindacale e Revisore legale, ossia controllo di gestione e controllo contabile.
Il decreto legge 5/2012 del 09/02/2012, rubricato “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, in corso di approvazione, modifica con l’art. 35, gli articoli del codice civile che riguardano il controllo societario nelle società di capitali e precisamente l’art. 2477 per le Srl.
Per le srl i nuovi commi 2 e 3 dell’art. 2477 prevedono l’obbligo della nomina “dell’organo di controllo o del revisore”, nei seguenti casi:
– capitale sociale non inferiore a 120mila euro;
– obbligo di redazione del bilancio consolidato;
– controllo di società obbligata alla revisione legale;
– supera per due esercizi consecutivi i limiti per il bilancio abbreviato, non c’è obbligo se non supera per due consecutivi.
L’organo di controllo, cui per legge spetta sempre anche la revisione, è solo monocratico, ma lo statuto può stabilire la forma collegiale.
In via transitoria (art.16 c. 1 lett.b del dl 212/2011) per le srl il collegio sindacale nominato entro il 31/12/2011 resta in carica fino alla scadenza naturale.