La Stabile Organizzazione di una società non residente in Italia è regolata dall’art 17 del Dpr 633/72, che la equipara, indirettamente, ad un soggetto passivo residente, pertanto deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla legge (inizio attività, acquisizione partita Iva, dichiarazioni, liquidazioni, ecc).

I soggetti non residenti se effettuano acquisti/cessioni in Italia possono scegliere di istituire una Stabile Organizzazione per  assolvere agli obblighi fiscali e contabili.
Una società estera con Stabile Organizzazione in Italia è a tutti gli effetti un soggetto passivo d’imposta per tutte le operazioni di acquisto e vendita effettuate nel territorio nazionale direttamente dalla casa madre o dalla Stabile Organizzazione, fermo restando che sarà sempre la Stabile Organizzazione, con partita iva italiana, ad assolvere gli adempimenti fiscali in Italia.

Le novità introdotte dal DL 135/2009 hanno portato ad una riscrittura dell’art.17 del Dpr 633/72, in vigore dal 1° Gennaio 2010. Le nuove disposizioni sanciscono le regole che la Stabile Organizzazione in Italia deve rispettare. E cioè :

1. L’iva sugli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre della società non residente viene recuperata dalla Stabile Organizzione con detrazione d’imposta;

2. Per le operazioni attive (vendite) effettuate in Italia direttamente dalla casa madre della società non residente nei confronti di soggetti passivi italiani, opera sempre il Reverse Charge, anche se la casa madre ha una Stabile Organizzazione in Italia. Se invece le operazioni sono effettuate nei confronti di Privati, gli obblighi IVA sono adempiuti dalla Stabile Organizzione;

3. L’IVA sugli acquisti effettuati in Italia o sulle forniture rese dalla casa madre della società non residente, con la partecipazione della Stabile Organizzazione è contabilizzata da quest’ultima;

4. Non è consentito alla società non residente che abbia già una Stabile Organizzazione in Italia, di identificarsi o di utilizzare un rappresentante fiscale;

5. La casa madre di una società non residente con Stabile Organizzione in Italia può chiedere eventuali rimborsi IVA (di credito accumulato in Italia) solo tramite la Stabile Organizzazione.

E’ opportuno che la Stabile Organizzazione, per evidenti motivi di chiarezza contabile, controlli e verifiche, suddivida sempre le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre, anche se poi i dati confluiscono nell’unica posizione (e dichiarazione annuale IVA) della Stabile Organizzazione.