Art. 2364 del Codice Civile

Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

I. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti
(1);

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo
statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea,
nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di
questi per gli atti compiuti;
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

II. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute
alla redazione del bilancio consolidato ovvero  quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi
gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le
ragioni della dilazione.
___________________
(1) Le parole «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» hanno
sostituito le parole «al quale è  demandato il controllo contabile» in base
all’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n.
68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile
2010.


L’interpretazione letterale del superiore articolo del codice civile è chiara.

La competenza dell’assemblea ordinaria è di : approvare, nominare, determinare e deliberare su tutti gli atti ed i fatti indicati in modo tassativo dall’art. 2364. Tale elenco non è esemplificativo e non è esaustivo.

Non è esemplificativo perchè la competenza dell’assemblea è solo e soltanto sugli argomenti e sui fatti ivi descritti e non è esaustivo perchè vi sono altri articoli del c.c. e altre disposizioni di leggi che indicano i motivi per cui l’assemblea  ordinaria dei soci deve
essere convocata.  Essi sono:
– art. 2343-bis: acquisti di beni o crediti da soci e amministratori;
– art. 2357: acquisto di azioni proprie;
– art. 2357-bis: autorizzazione ad alienare azioni acquistate;
– art. 2357-ter: autorizzazione esercizio diritto d’opzione;
– art. 2359-bis: autorizzazione acquisto azioni di controllate;
– art. 2359-ter: autorizzazione acquisto azioni controllante;
– art. 2359-quater: casi speciali di acquisto azioni controllante;
– art. 2361: assunzioni di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata;
– art. 104 TUF: compimento di atti per a contrastare un’opa;
– art 159 TUF: conferimento e revoca incarichi di revisione società quotate;
– art. 121TUF: innalzamento limiti alle partecipazioni reciproche.

Quanto sopra vuol anche  dire che della gestione dell’impresa ne risponde in via esclusiva solo l’organo amministrativo, ancorchè autorizzato dai soci. Quindi, per il novellato articolo, le sorti dell’impresa non sono più nelle mani dei soci-proprietari, bensì in quelle degli amministratori alla cui professionalità e correttezza essi ricorrono nella valutazione del rischio d’impresa. Ciò è confermato in modo esplicito dall’art. 2380-bis, comma 1.

In conclusione, la limitazione al potere gestorio dell’assemblea appare inderogabile e trasforma la stessa da organo sovrano ad organo a competenze limitate a favore di un ruolo determinante attribuito al management nell’amministrazione dell’impresa . Tali competenze sono, appunto, solo quelle sopra descritte.
Di converso, si ha che la convocazione di assemblea ordinaria, seppur non espressamente vietata, con all’ordine del giorno solo argomenti di gestione di natura  informativa propedeutici, ante entrata in vigore di questo nuovo articolo, alle opportune delibere assembleari conseguenti di natura gestoria non ha più senso per il semplice fatto che i soci non hanno più alcuna competenza, e neppure responsabilità, nell’amministrazione dell’impresa.
Di conseguenza, gli amministratori, in caso di convocazione di assemblea ordinaria con all’ordine del giorno solo informazioni di gestione o per richiedere delibere non previste, sono responsabili delle spese (postali, gettoni di presenza e compensi di sindaci ed
amministratori) che la società sopporta per la convocazione e la tenuta di assemblea inutile.