Aliquota IVA agevolata al 10% sugli interventi edilizi previsti dall’art. 31 c.1 legge 457/78

edilizia

L’aliquota è determinata dal tipo dell’intervento e non solo dalla natura dei beni

Gli interventi previsti dalla norma, art. 31 c.1 legge 457/78, sono:

  1. manutenzione ordinaria alla lett. a);

  2. manutenzione straordinaria alla lett. b);

  3. restauro alla lett. c);

  4. ristrutturazione edilizia alla lett. d);

  5. ristrutturazione urbanistica alla lett. e).

L’aliquota iva è sempre del 10%  per gli interventi ai punti 1 e 2 realizzati su edifici residenziali. Tuttavia se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota da applicare è :

  • il 10% sul valore della prestazione e dei beni accessori;

  • il 10% sulla parte di valore del bene significativo corrispondente a quello della prestazione e dei beni accessori;

  • il 21% sulla restante parte di valore.

Il DM 29/12/1990 definisce beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

Esempio:

importo complessivo dell’intervento di sostituzione infissi rientrante in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria euro 1.500,00, di cui:

a) per prestazione di lavoro euro 400,00;

b) per beni accessori (viti, mastice, bulloni ecc.) euro 200,00;

c) infissi euro 900,00.

L’iva viene applicata come segue: prestazione di lavoro euro  400.00 iva 10%

                                                      beni accessori            euro  200,00 iva 10%

                                                      infissi (400+200)       euro  600,00 iva 10%;

                                                      infissi                         euro 300,00 iva 21%.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) l’iva al 10%  non si applica:

  1. sui beni ed i materiali forniti al committente o a soggetto diverso da chi esegue i lavori;

  2. sulle prestazioni professionali;

  3. alle prestazioni fornite in subappalto

Per tutti gli altri interventi (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) l’iva è del 10% sia sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e sia sull’acquisto di beni finiti, esclusi materie prime e semilavorati, necessari per l’effettuazione degli interventi.

Beni finiti sono quelli che, sebbene incorporati nella costruzione, non perdono la loro individualità, quali porte, infissi esterni, sanitari, caldaie ecc. ecc.

Per l’acquisto di tali beni l’iva al 10% spetta sempre, ma dietro apposita dichiarazione di responsabilità, chiunque sia l’acquirente, appaltatore, prestatore d’opera o committente.

In conclusione, sullo stesso bene vengono applicate aliquote IVA differenti secondo il tipo di intervento di edilizia in cui si inserisce.